Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 37

In vigore dal 14 ott 1955
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854. A carico di ciascun concorrente è posta la tassa di L. 50.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-37

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Art. 37 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo