Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 38

In vigore dal 9 nov 1938
Nei giorni stabiliti per lo svolgimento delle prove pratiche, la commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari. È vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di portare apparecchi o materiale proprio. Alle prove pratiche, oltre al segretario devono essere contemporaneamente presenti almeno due componenti della commissione, specialmente delegati di riferire sulla capacità, ed abilità di ciascun concorrente alla commissione stesa, che darà, poi, a seguito del loro rapporto, il proprio voto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-38

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Art. 38 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo