Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 2
Art. 44
In vigore dal 14 ott 1955
Le Commissioni esaminatrici del concorso a posti di direttore sanitario sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera e sono costituite:
a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, di un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;
b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al settimo, designato dal prefetto;
c) di un professore universitario d'igiene, di ruolo o non di ruolo;
d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari, dei quali uno prescelto a norma dell'.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.
Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, a seconda l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-44