Art. 44
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 2

Art. 44

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In vigore dal 14 ott 1955
Le Commissioni esaminatrici del concorso a posti di direttore sanitario sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera e sono costituite: a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, di un membro del Consiglio di amministrazione, presidente; b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al settimo, designato dal prefetto; c) di un professore universitario d'igiene, di ruolo o non di ruolo; d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari, dei quali uno prescelto a norma dell'. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto. Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, a seconda l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei.

Le tue annotazioni

Pro

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