Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo VI

Art. 100

In vigore dal 14 ott 1955
I componenti delle Commissioni giudicatrici di cui agli lettera d), 64 lettera d), 68 lettera e), 72 lettera e), 75 lettera c) e 76 lettera c), sono designati dai Consigli degli ordini o collegi provinciali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-100

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Art. 100 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo