Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo VI

Art. 101

In vigore dal 9 nov 1938
È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme o incompatibile con esse. Visto, d'ordine di Sua Maestà, il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'interno Mussolini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-101

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