Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo VI
Art. 101
101 / 101In vigore dal 9 nov 1938
È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme o incompatibile con esse.
Visto, d'ordine di Sua Maestà, il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno
Mussolini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-101