Art. 1

In vigore dal 9 nov 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; Vista fa legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Sono approvate le unite norme generali per l'ordinamento del servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, di 101 articoli, viste, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alta Corte dei conti addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 402, foglio 112. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo