Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo VI

Art. 95

In vigore dal 9 nov 1938
Entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme, il Prefetto o il Ministro per l'interno, a seconda che trattasi di enti locali o di enti a carattere interprovinciale o nazionale, provvederanno alla classificazione in categorie, ai sensi dell', degli istituti di cura esistenti nella Provincia. Le amministrazioni ospedaliere, entro un triennio dal provvedimento di classifica, di cui al comma precedente, dovranno uniformare alle presenti norme i propri regolamenti sanitari interni e quelli relativi al personale sanitario e di assistenza. In difetto, provvederà di ufficio il Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, per gli ospedali dipendenti da enti locali, o il Ministro per l'interno per gli ospedali a carattere interprovinciale e nazionale.
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Art. 95 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo