Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo VI

Art. 93

In vigore dal 9 nov 1938
Qualora un istituto di cura non possegga i requisiti igienico-sanitari, di cui alle presenti norme, il Prefetto può prescrivergli un termine entro il quale l'amministrazione interessata deve uniformarsi alle norme medesime. Decorso tale termine, il Ministro per l'interno o il Prefetto adotteranno i provvedimenti che, a norma degli ordinamenti vigenti, rientrano nelle loro attribuzioni, o promuoveranno dalle altre Autorità i provvedimenti di loro competenza.
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Art. 93 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo