Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo VI
Art. 93
In vigore dal 9 nov 1938
Qualora un istituto di cura non possegga i requisiti igienico-sanitari, di cui alle presenti norme, il Prefetto può prescrivergli un termine entro il quale l'amministrazione interessata deve uniformarsi alle norme medesime.
Decorso tale termine, il Ministro per l'interno o il Prefetto adotteranno i provvedimenti che, a norma degli ordinamenti vigenti, rientrano nelle loro attribuzioni, o promuoveranno dalle altre Autorità i provvedimenti di loro competenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-93