Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo V

Art. 90

In vigore dal 9 nov 1938
Nulla è innovato alle norme in vigore per il Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, concernenti l'accettazione e dimissione degli infermi, nonché circa la vigilanza e tutela sul predetto Pio Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 90 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo