Art. 90
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo V

Art. 90

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In vigore dal 9 nov 1938
Nulla è innovato alle norme in vigore per il Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, concernenti l'accettazione e dimissione degli infermi, nonché circa la vigilanza e tutela sul predetto Pio Istituto.
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