Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo V

Art. 91

In vigore dal 9 nov 1938
Per lo stesso Pio Istituto e per gli ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale, la nomina delle commissioni esaminatrici dei vari concorsi e le attribuzioni del Prefetto, previste dalle presenti norme, sono devolute al Ministro per l'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-91

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo