Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo V
Art. 91
91 / 101In vigore dal 9 nov 1938
Per lo stesso Pio Istituto e per gli ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale, la nomina delle commissioni esaminatrici dei vari concorsi e le attribuzioni del Prefetto, previste dalle presenti norme, sono devolute al Ministro per l'interno.
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