Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo II
Art. 88
In vigore dal 9 nov 1938
È in facoltà delle amministrazioni ospedaliere, presi accordi coi primari dei laboratori di ricerche o dei gabinetti radiologici, di aprire corsi teorico-pratici per istruire gli aspiranti ai posti di assistenti tecnici o preparatori.
La durata dei corsi, i programmi, le prove, le commissioni di esame, il rilascio dei certificati e le tasse di iscrizione sono approvati dal Ministro per l'interno.
Al personale insegnante è corrisposta una congrua retribuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-88