Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 84

In vigore dal 9 nov 1938
Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente saranno determinate le tariffe per le prestazioni agli abbienti, eseguite negli ambulatori, negli istituti di cure speciali, laboratori e gabinetti ospedalieri, e saranno erogati i relativi proventi.
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Art. 84 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo