Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo II
Art. 83
In vigore dal 9 nov 1938
Gli Istituti di cura possono, entro il limite di un decimo della loro capacità recettiva, accogliere malati paganti in proprio, sia in sale speciali, sia in corsie comuni, stabilendo tariffe di diaria e di cure e di interventi medico-chirurgici o di altra natura tali da realizzare un margine destinato a beneficio dei fini istituzionali dell'ente ed in speciale modo alla riduzione delle rette pei ricoveri d'urgenza.
La percentuale dei posti letto per malati a pagamento è stabilita in rapporto alla capacità recettiva di ogni reparto di medicina, chirurgia e delle specialità esistenti negli istituti di cura.
Le sale speciali per paganti possono comprendere due categorie:
a) la 1ª con camere ad un letto;
b) la 2ª con camere a più letti.
Le tariffe per i ricoverati nelle sale speciali ed in corsie comuni devono essere determinate dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dal Prefetto, prendendo a base la tariffa nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche approvata con decreto del Capo del Governo 7 agosto 1937, n. 2061, e tenendo altresì presenti i rapporti di impiego tra i sanitari e l'ente ospedaliero per la parte riguardante il trattamento economico di detti sanitari.
Le amministrazioni ospedaliere corrispondono ai sanitari curanti sui proventi sopra indicati una congrua quota da stabilirsi come nel comma precedente.
Storico versioni
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