Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo IIICapo I

Art. 80

In vigore dal 9 nov 1938
La dimissione dei malati viene stabilita dal primario e comunicata al direttore sanitario che dà le disposizioni occorrenti. In caso di lunga degenza di ammalati, il direttore sanitario ha l'obbligo di verificare la necessità della prolungata assistenza ospedaliera. Se la dimissione avviene per richiesta del malato o del suo rappresentante legale, costoro, quando l'ammalato non sia guarito, devono essere avvertiti dei pericoli nei quali l'infermo può incorrere e devono rilasciare, per iscritto, dichiarazione della propria determinazione, che sollevi da qualsiasi responsabilità l'amministrazione ospedaliera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 80 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo