Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo III

Art. 78

In vigore dal 9 nov 1938
Le amministrazioni ospedaliere, sentito il direttore sanitario, possono ammettere, in numero limitato, i laureati in medicina e chirurgia a frequentare le divisioni di cura e gli Istituti di indagine, alle dipendenze e sotto la vigilanza e responsabilità dei rispettivi primari, nonché i laureati in farmacia a frequentare la farmacia dell'ospedale. All'occorrenza ed in casi di assoluta dimostrata necessità, ai medici frequentatori possono essere affidati servizi di supplenza, qualora non sia possibile affidarli ad assistenti effettivi scaduti. Possono essere ammessi a frequentare le divisioni e gli istituti sopradetti anche gli studenti in medicina; così pure nella farmacia dell'ospedale possono essere ammessi gli studenti in farmacia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-78

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Art. 78 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo