Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Art. 76

In vigore dal 14 ott 1955
Il personale sanitario delle infermerie, qualora queste non si avvalgano dell'opera del medico condotto, è nominato in base a concorso per titoli. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite: a) del presidente dell'Amministrazione dell'infermeria, che la presiede; b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto; c) di un primario ospedaliero prescelto a norma dell'. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-76

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