Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Art. 71
In vigore dal 9 nov 1938
Le ostetriche vengono nominate in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami.
Può essere consentito il concorso interno al posto di ostetrica capo negli ospedali dove prestano servizio effettivo almeno tre ostetriche.
Per l'ammissione al concorso, oltre i requisiti richiesti per concorsi a pubblici impieghi, è necessario:
a) essere in possesso del diploma professionale;
b) non avere superato il 35° anno di età, fatta eccezione per le ostetriche in servizio presso altri ospedali o cliniche ostetrico-ginecologiche o scuole ostetriche, nominate in seguito a pubblico concorso per le quali non è stabilito alcun limite di età.
Storico versioni
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