Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 7

Art. 70

In vigore dal 9 nov 1938
Ogni componente della commissione, di cui al precedente , dispone di dieci punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli.
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Art. 70 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo