Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 7
Art. 70
In vigore dal 9 nov 1938
Ogni componente della commissione, di cui al precedente , dispone di dieci punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-70