Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 7
Art. 68
In vigore dal 14 ott 1955
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di farmacista direttore e farmacista sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;
b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;
c) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di chimica farmaceutica o di farmacologia;
d) di un farmacista direttore di farmacia di ospedale;
e) di un farmacista prescelto a norma dell'.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-68