Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 6

Art. 64

In vigore dal 14 ott 1955
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di assistenti sono nominate con deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite: a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera, o per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente; b) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della materia relativa al posto messo a concorso; c) di due primari; d) di un sanitario prescelto a norma dell'. d) di un sanitario prescelto a norma dell'. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario del gruppo A dell'Amininistrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-64

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Art. 64 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo