Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Art. 62

In vigore dal 9 nov 1938
Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di aiuti medici, di aiuti chirurghi e di aiuti specialisti sono nominate e costituite nel modo indicato nell'. Ogni componente di dette commissioni dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame e di dieci punti per la valutazione dei titoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 62 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo