Art. 62
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Art. 62

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In vigore dal 9 nov 1938
Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di aiuti medici, di aiuti chirurghi e di aiuti specialisti sono nominate e costituite nel modo indicato nell'. Ogni componente di dette commissioni dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame e di dieci punti per la valutazione dei titoli.
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