Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 7
Art. 67
In vigore dal 10 apr 1955
I direttori di farmacia e farmacisti sono nominati in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.
La nomina dei direttori di farmacia può aver luogo anche per promozione o per concorso interno per titoli.
All'uopo le amministrazioni ospedaliere stabiliscono nel proprio regolamento interno i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità, nonché le modalità di nomina della commissione giudicatrice ed i criteri di valutazione dei titoli.
I requisiti per essere ammessi ai concorsi pubblici, oltre a quelli richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi, sono i seguenti:
1) Per i posti di farmacisti direttori:
a) laurea in farmacia o in chimica e farmacia ovvero laurea in chimica e diploma di farmacia;
b) avere almeno 5 anni di esercizio pratico;
c) non aver superato 40 anni di età. 1a
2) Per i farmacisti:
a) laurea o diploma in farmacia o laurea in chimica e farmacia ed il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, quando la laurea o il diploma non abiliti all'esercizio predetto;
b) non aver superato i 35 anni di età. 1a
Nessun limite di età è stabilito per i farmacisti in servizio effettivo presso Istituti ospedalieri.
Note all'articolo
- La L. 10 marzo 1955, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I limiti di eta' previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-67