Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Art. 72

In vigore dal 14 ott 1955
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per ostetrica capo e per le ostetriche sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite: a) del presidente dell'Aiministrazione ospedaliera o di un suo delegato, che la presiede; b) del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale; c) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto; d) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, o di un primario specializzato in ostetricia; e) di una ostetrica prescelta a norma dell'. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-72

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Art. 72 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo