Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Art. 72
9 / 101In vigore dal 14 ott 1955
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per ostetrica capo e per le ostetriche sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Aiministrazione ospedaliera o di un suo delegato, che la presiede;
b) del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale;
c) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;
d) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, o di un primario specializzato in ostetricia;
e) di una ostetrica prescelta a norma dell'.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-72