Art. 67
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 7

Art. 67

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In vigore dal 10 apr 1955
I direttori di farmacia e farmacisti sono nominati in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. La nomina dei direttori di farmacia può aver luogo anche per promozione o per concorso interno per titoli. All'uopo le amministrazioni ospedaliere stabiliscono nel proprio regolamento interno i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità, nonché le modalità di nomina della commissione giudicatrice ed i criteri di valutazione dei titoli. I requisiti per essere ammessi ai concorsi pubblici, oltre a quelli richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi, sono i seguenti: 1) Per i posti di farmacisti direttori: a) laurea in farmacia o in chimica e farmacia ovvero laurea in chimica e diploma di farmacia; b) avere almeno 5 anni di esercizio pratico; c) non aver superato 40 anni di età. 1a 2) Per i farmacisti: a) laurea o diploma in farmacia o laurea in chimica e farmacia ed il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, quando la laurea o il diploma non abiliti all'esercizio predetto; b) non aver superato i 35 anni di età. 1a Nessun limite di età è stabilito per i farmacisti in servizio effettivo presso Istituti ospedalieri.

Note all'articolo

  • La L. 10 marzo 1955, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I limiti di eta' previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-67