Art. 68
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 7

Art. 68

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In vigore dal 14 ott 1955
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di farmacista direttore e farmacista sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite: a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente; b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto; c) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di chimica farmaceutica o di farmacologia; d) di un farmacista direttore di farmacia di ospedale; e) di un farmacista prescelto a norma dell'. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-68