Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Art. 76
13 / 101In vigore dal 14 ott 1955
Il personale sanitario delle infermerie, qualora queste non si avvalgano dell'opera del medico condotto, è nominato in base a concorso per titoli.
Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione dell'infermeria, che la presiede;
b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto;
c) di un primario ospedaliero prescelto a norma dell'.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-76