Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 1

Art. 20

In vigore dal 9 nov 1938
Il soprintendente sanitario è gerarchicamente superiore ai direttori sanitari. La nomina viene, di regola, conferita dall'amministrazione ospitaliera per concorso pubblico per titoli, ma può anche, in via eccezionale, essere conferita per incarico tra i direttori di ospedali in servizio effettivo dipendenti dallo stesso ente che deve provvedere alla nomina medesima, o tra i sanitari di riconosciuta competenza in materia di igiene, di tecnica ospedaliera ed assistenza sanitaria. Al soprintendente sanitario, nominato a seguito di concorso, è inibito l'esercizio della professione medico-chirurgica. Tale divieto non si applica agli incaricati. Il soprintendente ha le seguenti attribuzioni: a) coadiuva l'amministrazione nell'organizzazione e coordinamento dei servizi ospedalieri; b) determina le norme di massima da seguirsi dai direttori sanitari dei singoli ospedali, i quali devono a lui rivolgere le proposte, le comunicazioni, e le relazioni di cui all', vigila sul funzionamento dei servizi, ed informa l'amministrazione su tutto quanto ha rilevato, facendole proposte del caso; c) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale, con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale delle adunanze; d) dirige l'ufficio sanitario centrale ospedaliero, cura la raccolta dei dati statistici e redige il rapporto sanitario annuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-20

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