Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 2
Art. 21
In vigore dal 9 nov 1938
Gli ospedali di prima e seconda categoria e quelli specializzati di prima categoria con una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, devono avere un direttore sanitario al quale deve essere fatto divieto del libero esercizio professionale.
Negli ospedali che hanno meno di 300 ricoverati le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad uno dei primari su deliberazione dell'amministrazione, approvata dall'Autorità sanitaria provinciale.
Per gli ospedali di cui all'ultimo comma dell', il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-21