Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo I
Art. 2
In vigore dal 9 nov 1938
Gli ospedali provvedono alle cure medico-chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e specializzate.
Essi, oltre, a soddisfare alle esigenze dell'igiene generale, devono possedere almeno i seguenti locali e servizi:
a) reparto di accettazione, fornito dei necessari servizi per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati alla osservazione dei ricoverati, divisi per sesso e per età;
b) adatte sale di degenza e relativi servizi per medicina, per chirurgia ed eventualmente per le specialità;
c) locali separati per l'isolamento degli ammalati di forme diffusive;
d) locali separati per malati settici ed asettici nei reparti di chirurgia e di ostetricia e ginecologia;
e) adeguati servizi di radiologia e di ricerche cliniche;
f) servizi di disinfezione, di lavanderia, di bagni, di cucina e di dispensa, oltre il guardaroba e la fardelleria;
g) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento speciale di polizia mortuaria e di quello locale.
Il riconoscimento del possesso di tali requisiti, e della loro idoneità è riservato all'Autorità sanitaria provinciale; salvo che non si tratti di ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale, nel qual caso il provvedimento sarà omologato dal Ministro per l'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-2