Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo I

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1938
Gli ospedali provvedono alle cure medico-chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e specializzate. Essi, oltre, a soddisfare alle esigenze dell'igiene generale, devono possedere almeno i seguenti locali e servizi: a) reparto di accettazione, fornito dei necessari servizi per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati alla osservazione dei ricoverati, divisi per sesso e per età; b) adatte sale di degenza e relativi servizi per medicina, per chirurgia ed eventualmente per le specialità; c) locali separati per l'isolamento degli ammalati di forme diffusive; d) locali separati per malati settici ed asettici nei reparti di chirurgia e di ostetricia e ginecologia; e) adeguati servizi di radiologia e di ricerche cliniche; f) servizi di disinfezione, di lavanderia, di bagni, di cucina e di dispensa, oltre il guardaroba e la fardelleria; g) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento speciale di polizia mortuaria e di quello locale. Il riconoscimento del possesso di tali requisiti, e della loro idoneità è riservato all'Autorità sanitaria provinciale; salvo che non si tratti di ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale, nel qual caso il provvedimento sarà omologato dal Ministro per l'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-2

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