Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 7

Art. 30

In vigore dal 9 nov 1938
La ostetrica coadiuva i sanitari addetti alla sezione ostetrico-ginecologica quando vi siano addette più ostetriche, può essere nominata una ostetrica capo. Le ostetriche vengono nominate per due anni e possono essere riconfermate di anno in anno, fino a raggiungere una durata complessiva di servizio non superiore a sei anni. La ostetrica capo, dopo un biennio di prova, può essere mantenuta in servizio per bienni successivi fino al raggiungimento del limite di età, disposto dall'. Tanto alla ostetrica capo che alle ostetriche è inibito l'esercizio professionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-30

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Art. 30 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo