Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo IV

Art. 13

In vigore dal 9 nov 1938
Nei laboratori delle farmacie vengono anche eseguite le analisi di controllo dei medicinali e le analisi tossicologiche, di bromatologia e di merceologia inerenti al servizio ospedaliero. Nelle farmacie si devono, inoltre, preparare le soluzioni titolate, le sostanze coloranti ed i reattivi per le ricerche e le analisi, occorrenti per l'ospedale.
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Art. 13 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo