Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo IV
Art. 13
In vigore dal 9 nov 1938
Nei laboratori delle farmacie vengono anche eseguite le analisi di controllo dei medicinali e le analisi tossicologiche, di bromatologia e di merceologia inerenti al servizio ospedaliero.
Nelle farmacie si devono, inoltre, preparare le soluzioni titolate, le sostanze coloranti ed i reattivi per le ricerche e le analisi, occorrenti per l'ospedale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-13