Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo IV

Art. 10

In vigore dal 9 nov 1938
Gli ospedali devono avere in adatti locali servizi distinti di ambulatori per la medicina, per la chirurgia e per le specialità, i quali è sempre preferibile che siano riuniti in un poliambulatorio. Il funzionamento tecnico degli ambulatori viene regolato da apposite norme stabilite dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dall'Autorità sanitaria provinciale, sentita l'Autorità sanitaria comunale, ed il servizio deve essere disimpegnato dal personale dei vari reparti o servizi di cura annessi all'ospedale. Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi. Per gli ambulatori dipendenti dagli ospedali, di cui all'ultimo comma dell', il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interno. I Comuni possono stipulare convenzioni con le amministrazioni ospedaliere per l'assistenza ambulatoriale dei poveri. In tal caso il Comune rilascia agli aventi diritto una «scheda di cura ambulatoriale», su cui devono annotarsi le cure prestate. Sulla stessa scheda devono riportarsi le somministrazioni gratuite di medicinali fatte dagli ospedali a norma delle predette convenzioni o da qualsiasi istituzione di assistenza, sia pubblica che privata. In ogni caso le somministrazioni dei medicinali fatte dalle farmacie interne degli ospedali, debbono considerarsi come praticate agli infermi degenti negli ospedali medesimi. Le predette convenzioni devono essere approvate dall'autorità di tutela, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo