Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo IV
Art. 11
In vigore dal 9 nov 1938
Tutti gli ospedali devono far funzionare un servizio di pronto soccorso con i mezzi di cui dispongono.
Nelle Città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, almeno uno degli ospedali esistenti deve avere un servizio continuativo di pronto soccorso, attrezzato per qualsiasi intervento e dotato, quando i mezzi finanziari lo consentano, di personale distinto da quello di guardia interna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-11