Art. 4
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo I

Art. 4

18 / 101
In vigore dal 9 nov 1938
Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni e reparti. La sezione rappresenta l'unità funzionale dell'ospedale. Essa deve di regola, e salvo quanto disposto nel successivo per le cure specializzate, comprendere 30 letti, ed avere normalmente un proprio insieme organico di servizi e di personale per l'assistenza immediata dei malati. Due o più sezioni costituiscono la divisione, che rappresenta l'unità fondamentale ospedaliera, avente un proprio e completo servizio assistenziale sanitario ed infermieristico. Il reparto rappresenta il settore dell'ospedale dove si eseguono determinate e specifiche cure. Esso è costituito da una o più divisioni. I reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di altre specialità possono anche essere costituiti da una sola sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-4