RegolamentoCapo III

Art. 69

In vigore dal 8 set 1938
Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione seguente. Qualora nemmeno in questa consegua l'idoneità, non potrà ripetere l'esame nella sessione immediatamente susseguente. Tale norma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in due sessioni contigue.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-69

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Art. 69 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo