Regolamento›§ 4
Art. 74
In vigore dal 8 set 1938
Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in tre sottocommissioni: una per ciascuna prova.
Le sottocommissioni per le prove di cui alle lettere a) e b) dell' sono composte di quattro membri, la sottocommissione per la prova di ostetricia è composta di tre membri.
Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui all'articolo stesso, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità, il professore della sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-74