Regolamento§ 6

Art. 76

In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono in una prova pratica e in una prova orale. a) La prova pratica, con relazioni scritte, consta delle seguenti parti: 1) analisi qualitativa di un miscuglio di sali contenente non più di due basi e di due acidi; 2) reazioni di riconoscimento e saggi di impurezza su due farmaci, secondo la farmacopea ufficiale del Regno; uno dei saggi deve comprendere un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni apprestate; 3) preparazione di un medicamento della farmacopea e spedizione di una ricetta. I prodotti di cui ai saggi indicati nei nn. 1) e 2) sono tanti quanti sono i candidati e vengono assegnati per estrazione a sorte; il medicamento da preparare e la ricetta da spedire possono invece essere gli stessi per tutti i candidati. Per ciascuna di queste operazioni è consentito un tempo massimo di otto ore. b) La prova orale, di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni sopra argomenti di chimica farmaceutica, tossicologia e tecnica farmaceutica riferentisi ai farmaci iscritti nella farmacopea. Il candidato deve anche dimostrare la sua conoscenza della dosologia, delle droghe e delle piante officinali, e rispondere sull'arte del ricettare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-76

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo