Regolamento›§ 6
Art. 76
In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono in una prova pratica e in una prova orale.
a) La prova pratica, con relazioni scritte, consta delle seguenti parti:
1) analisi qualitativa di un miscuglio di sali contenente non più di due basi e di due acidi;
2) reazioni di riconoscimento e saggi di impurezza su due farmaci, secondo la farmacopea ufficiale del Regno; uno dei saggi deve comprendere un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni apprestate;
3) preparazione di un medicamento della farmacopea e spedizione di una ricetta.
I prodotti di cui ai saggi indicati nei nn. 1) e 2) sono tanti quanti sono i candidati e vengono assegnati per estrazione a sorte; il medicamento da preparare e la ricetta da spedire possono invece essere gli stessi per tutti i candidati.
Per ciascuna di queste operazioni è consentito un tempo massimo di otto ore.
b) La prova orale, di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni sopra argomenti di chimica farmaceutica, tossicologia e tecnica farmaceutica riferentisi ai farmaci iscritti nella farmacopea.
Il candidato deve anche dimostrare la sua conoscenza della dosologia, delle droghe e delle piante officinali, e rispondere sull'arte del ricettare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-76