Regolamento§ 7

Art. 81

In vigore dal 8 set 1938
Ogni commissione può suddividersi in sottocommissioni, composte ciascuna di non meno di quattro membri, uno dei quali deve, possibilmente, appartenere alla categoria delle persone estranee all'insegnamento superiore. La revisione degli elaborati può essere fatta da sottocommissioni secondo il numero dei candidati o dei rami di ingegneria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-81

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Art. 81 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo