Regolamento§ 7

Art. 80

In vigore dal 8 set 1938
La prova orale, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, della durata di almeno trenta minuti, consiste in una discussione sulle prove scritte e grafiche, e in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni teoriche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. La commissione, però, ha facoltà di estendere le domande anche agli altri rami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-80

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Art. 80 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo