Regolamento›§ 7
Art. 80
In vigore dal 8 set 1938
La prova orale, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, della durata di almeno trenta minuti, consiste in una discussione sulle prove scritte e grafiche, e in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni teoriche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. La commissione, però, ha facoltà di estendere le domande anche agli altri rami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-80