Regolamento§ 5

Art. 75

In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono in una prova scritta, una orale e una pratica. Per le singole prove si osservano le seguenti modalità: a) la prova scritta consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica. La commissione propone, per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica. Il candidato ha facoltà di scelta. I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento. È consentita la consultazione di tabelle, purchè contengano soli dati numerici; b) la prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed una analisi quantitativa. La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico. La prova di analisi quantitativa consiste nella preparazione e determinazione di due sostanze. Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare, variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare è fatta per estrazione a sorte. Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi. Per la prova di analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, per due o tre giorni consecutivi, secondo il giudizio della commissione esaminatrice, ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi; c) la prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni. I candidati laureati in chimica industriale e in chimica e farmacia possono richiedere che l'esame di cultura generale in chimica verta specialmente sulle sue applicazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-75

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