Regolamento›§ 4
Art. 72
In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:
a) una prova di medicina e specialità affini (dermosifilopatia, pediatria, malattie nervose e mentali);
b) una prova di chirurgia e specialità affini (oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria e protesi dentaria, ortopedia);
c) una prova di ostetricia.
La prova di specialità è a scelta della commissione; in tutti i casi il candidato è tenuto a sostenere la prova di odontoiatria e protesi dentaria.
La durata delle prove di cui alle lettere a) e b) è di almeno quarantacinque minuti; la durata della prova di ostetricia è di almeno quindici minuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-72