RegolamentoCapo III

Art. 67

In vigore dal 8 set 1938
Il presidente della commissione dispone quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame. In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro. Il Ministro, su proposta del presidente della commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame in caso di gravi abusi o di violazione di legge. Può altresì disporre in ogni tempo l'annullamento degli esami che risultino comunque illegalmente sostenuti, e revocare i relativi diplomi di abilitazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-67

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Art. 67 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo