RegolamentoCapo III

Art. 68

In vigore dal 8 set 1938
I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, ad essi affidati durante le prove scritte e pratiche; e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 68 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo