RegolamentoCapo III

Art. 65

In vigore dal 8 set 1938
La commissione esaminatrice, terminate le prove scritte o grafiche, procede alla revisione dei lavori ed assegna il voto ai singoli candidati. Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in ciascuna delle prove anzidette è redatto un elenco che viene affisso nell'albo universitario. Sulle prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito. La commissione riassume, al termine dei suoi lavori, i risultati dell'esame, ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. Se si sono costituite sottocommissioni, le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla commissione plenaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-65

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